IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 i sussidi giornalieri di cui ai commi primo e secondo dell'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modificazioni, corrisposti agli hanseniani residenti in Liguria, sono rispettivamente integrati di L. 10.000 e di L. 2.000. 2. La corresponsione delle integrazioni previste dal primo comma diminuisce in relazione agli eventuali futuri miglioramenti statali e si esaurisce al raggiungimento di una quota statale corrispondente. 3. Alla corresponsione delle integrazioni provvedono i comuni territorialmente competenti, con obbligo di rendiconto.