IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. A decorrere dal 1› gennaio 1992 i sussidi giornalieri di cui ai
commi primo e secondo dell'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 e
successive  modificazioni,  corrisposti  agli hanseniani residenti in
Liguria, sono rispettivamente integrati di L. 10.000 e di L. 2.000.
   2. La corresponsione delle integrazioni previste dal  primo  comma
diminuisce in relazione agli eventuali futuri miglioramenti statali e
si esaurisce al raggiungimento di una quota statale corrispondente.
   3.  Alla  corresponsione  delle  integrazioni  provvedono i comuni
territorialmente competenti, con obbligo di rendiconto.