IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Interventi finanziari della regione in materia di smaltimento rifiuti 1. La regione in coerenza con il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e con le linee guida del Progetto ambiente, di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 26, con- cede contributi agli enti pubblici per: a) la realizzazione, l'ampliamento o la chiusura di impianti di smaltimento previsti dal piano; b) la bonifica di siti inquinati o che presentano rischi di inquinamento; c) gli interventi volti alla ottimizzazione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti anche per singole aree. 2. A tal fine il consiglio regionale approva ogni anno, su proposta della Giunta, il piano annuale degli interventi finanziari relativi alla realizzazione degli obiettivi e delle attivita' previste dagli atti di programmazione sulla base di valutazione di ordine tecnico, economico, sanitario e di tutela ambientale e paesaggistica con riguardo agli aspetti di abbattimento dei volumi e del recupero energetico.