IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
Interventi finanziari della regione in materia di smaltimento rifiuti
   1. La regione in coerenza con il piano regionale di organizzazione
dei  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  e con le linee guida del
Progetto
ambiente, di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 26,  con-
cede contributi agli enti pubblici per:
     a)  la realizzazione, l'ampliamento o la chiusura di impianti di
smaltimento previsti dal piano;
     b) la bonifica di siti inquinati  o  che  presentano  rischi  di
inquinamento;
     c)  gli  interventi  volti  alla  ottimizzazione  dei sistemi di
smaltimento dei rifiuti anche per singole aree.
   2. A tal  fine  il  consiglio  regionale  approva  ogni  anno,  su
proposta  della  Giunta, il piano annuale degli interventi finanziari
relativi  alla  realizzazione  degli  obiettivi  e  delle   attivita'
previste  dagli  atti  di programmazione sulla base di valutazione di
ordine  tecnico,  economico,  sanitario  e  di  tutela  ambientale  e
paesaggistica  con riguardo agli aspetti di abbattimento dei volumi e
del recupero energetico.