IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai presidi pubblici e privati di ospitalita' collettiva, ove i soggetti ospitati, per le condizioni individuali, necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria. 2. I presidi di ospitalita' collettiva per anziani e disabili sono: a) la casa albergo; b) la comunita' alloggio; c) la residenza servita; d) la residenza protetta; e) la residenza sanitaria-assistenziale (R.S.A.). 3. I presidi di ospitalita' collettiva per i minori, compresi i minori disabili, sono: a) la comunita' alloggio; b) la comunita' educativo-assistenziale. 4. Gli standard strutturali ed organizzativi dei presidi di cui ai commi 2 e 3 sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale.