IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano ai presidi
pubblici  e  privati  di  ospitalita'  collettiva,  ove  i   soggetti
ospitati,  per  le condizioni individuali, necessitano di particolare
assistenza sociale o socio-sanitaria.
   2. I presidi di ospitalita'  collettiva  per  anziani  e  disabili
sono:
     a) la casa albergo;
     b) la comunita' alloggio;
     c) la residenza servita;
     d) la residenza protetta;
     e) la residenza sanitaria-assistenziale (R.S.A.).
   3.  I  presidi  di ospitalita' collettiva per i minori, compresi i
minori disabili, sono:
     a) la comunita' alloggio;
     b) la comunita' educativo-assistenziale.
   4. Gli standard strutturali ed organizzativi dei presidi di cui ai
commi  2  e  3  sono  individuati  con  deliberazione  del  Consiglio
regionale.