(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 28 del 5 giugno 1993) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' d'istituto l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e' autorizzato ad immettere, fino alla copertura dei posti previsti per il ruolo ingegneristico della pianta organica dell'Amministrazione, i tecnici laureati assunti, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, con contratto a termine mediante pubblico concorso per titoli ed esami espletato in base al bando di cui alla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, parte III, n. 51 del 5 dicembre 1987. (Comma omesso perche' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 24-27 maggio 1993).