(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 28
                         del 5 giugno 1993)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  le  finalita'  d'istituto  l'Ente  di  sviluppo  agricolo
(E.S.A.) e' autorizzato ad immettere, fino alla copertura  dei  posti
previsti   per   il   ruolo   ingegneristico  della  pianta  organica
dell'Amministrazione,  i   tecnici   laureati   assunti,   ai   sensi
dell'articolo  28  della  legge  regionale 10 agosto 1965, n. 21, con
contratto a termine mediante pubblico concorso per  titoli  ed  esami
espletato  in  base  al  bando  di  cui alla Gazzetta Ufficiale della
regione Sicilia, parte III, n. 51 del 5 dicembre 1987.
   (Comma omesso perche'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
con  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  250 del 24-27 maggio
1993).