(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1 giugno 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Trentino-Alto Adige riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarieta' e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo. 2. La regione Trentino-Alto Adige, in armonia con la normativa nazionale e con il trattato sull'unione politica europea, contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonche' di rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 3. In particolare, la Regione contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al sostegno degli sforzi dei Paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonche' nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, e promuove adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eccezionali eventi calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di particolare difficolta' economica e sociale.