(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1 giugno 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La regione Trentino-Alto Adige riconosce nella pace un diritto
fondamentale  degli  uomini  e  dei  popoli,   da   realizzarsi   nel
perseguimento   degli   obiettivi   di  solidarieta'  e  cooperazione
internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.
   2. La regione Trentino-Alto Adige, in  armonia  con  la  normativa
nazionale   e   con   il   trattato   sull'unione  politica  europea,
contribuisce all'obiettivo  generale  di  sviluppo  e  consolidamento
della  democrazia  e  dello Stato di diritto, nonche' di rispetto dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
   3. In particolare, la Regione contribuisce al soddisfacimento  dei
bisogni    primari,    alla    salvaguardia    della    vita   umana,
all'autosufficienza alimentare, al sostegno degli sforzi dei Paesi in
via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonche'  nel
campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, e
promuove  adeguate  iniziative  al  fine  di  alleviare il disagio di
popolazioni  appartenenti  a   Paesi   extracomunitari   colpiti   da
eccezionali  eventi calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni
di particolare difficolta' economica e sociale.