(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 13 aprile 1993)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre
   1986,  n.  33  ("Interventi  a  favore  delle  aziende   forestali
   pubbliche  e norme integrative della legge provinciale 23 novembre
   1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30").
   1. L'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre 1986,  n.  33,
e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 5.
                Divieto di cumulo delle agevolazioni
 
   1.  Le  agevolazioni  di  cui  al  precedente  articolo 4 non sono
cumulabili  con  altre  concesse  per  le  stesse   finalita'   dalla
Provincia".