(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 13 aprile 1993) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 ("Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30"). 1. L'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. Divieto di cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al precedente articolo 4 non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalita' dalla Provincia".