IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  9456  del  13
luglio  1992  con  la  quale  e' stato approvato il nuovo regolamento
concernente il contratto tipo  per  la  disciplina  del  rapporto  di
lavoro   del   personale   delle   scuole  provinciali  dell'infanzia
equiparate;
   Visto  il  proprio  precedente  decreto  del  17  luglio  1992, n.
11-64/Leg., registrato alla  Corte  dei  conti  il  31  luglio  1992,
registro  n.  44,  foglio  n.  40,  con  il quale e' stato emanato il
sopracitato regolamento;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  2152  del  1›
marzo  1993,  con  la  quale  e'  stato  modificato il regolamento in
oggetto, prevedendo l'introduzione del seguente nuovo  articolo  dopo
l'articolo 1:
 
                             "Art. 1-bis
                  Sostituzione personale insegnante
 
   1.  In ottemperanza a quanto disposto dell'articolo 99 della legge
provinciale 24 gennaio 1992, n. 5  e  dell'articolo  15  della  legge
provinciale  1›  febbraio  1993,  n.  3,  nelle  scuole dell'infanzia
equiparate con due o piu' sezioni non si da' luogo alla  sostituzione
degli  insegnanti  assenti  dal  servizio  per  i primi due giorni di
assenza. E' fatta  comunque  salva  la  possibilita',  per  gli  Enti
gestori,  di  derogare motivamente a tale divieto ove possa risultare
compromessa  l'organizzazione  funzionale  didattica  della   singola
scuola";
   Visto  l'articolo 53 del decrto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
 
                              Decreta:
 
   Di approvare la modificazione del regolamento in oggetto,  emanato
con  decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte
dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo
l'introduzione del seguente nuovo articolo dopo l'articolo 1:
 
                             "Art. 1-bis
                  Sostituzione personale insegnante
 
   1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 della  legge
provinciale  24  gennaio  1992,  n.  5 e dall'articolo 15 della legge
provinciale 1›  febbraio  1993,  n.  3,  nelle  scuole  dell'infanzia
equiparate  con due o piu' sezioni non si da' luogo alla sostituzione
degli insegnanti assenti dal servizio  per  i  primi  due  giorni  di
assenza.  E'  fatta  comunque  salva  la  possibilita',  per gli Enti
gestori, di derogare motivamente a tale divieto ove  possa  risultare
compromessa   l'organizzazione  funzionale  didattica  della  singola
scuola";
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Trento, 11 marzo 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993
Registro n. 19, foglio n. 62 - RAELI