(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione delle norme contenute nel D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, articoli 13 e 93 ed in conformita' con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, finalizzata alla promozione del settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, Sovvenzionata e Agevolata, ai sensi delle leggi regionali 18 dicembre 1979, n. 76, e 19 febbraio 1982, n. 6, nonche' di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.