(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18
                         del 5 maggio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  In attuazione delle norme contenute nel D.P.R. 27 luglio 1977,
n. 616, articoli 13 e 93 ed in conformita' con i  principi  stabiliti
dalla  legge  8  giugno  1990, n. 142, la Regione esercita la propria
azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione,
di indirizzo e di  coordinamento,  finalizzata  alla  promozione  del
settore   dell'Edilizia   Residenziale   Pubblica,   Sovvenzionata  e
Agevolata, ai sensi delle leggi regionali 18 dicembre 1979, n. 76,  e
19  febbraio 1982, n. 6, nonche' di controllo ai sensi della presente
legge, disciplinante il nuovo ordinamento  degli  Enti  operanti  nel
settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.