la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione Piemonte, ad integrazione delle iniziative attuate,
promosse e sostenute in conformita' alle finalita' e secondo le norme
della legge regionale 22 gennaio 1976, n.7, "Attivita' della  Regione
Piemonte  per  l'affermazione  dei  valori  della  Resistenza  e  dei
principi della Costituzione repubblicana", celebra il 50 anniversario
della Lotta di liberazione in Piemonte, iniziata con gli scioperi del
marzo 1943 e conclusasi con l'insurrezione popolare e la  liberazione
delle citta' e campagne piemontesi nell'aprile 1945.
   2.  Per  realizzare  tale celebrazione, la Regione Piemonte attua,
promuove e sostiene attivita' finalizzate a diffondere e approfondire
la conoscenza della storia della lotta  armata  e  di  popolo  contro
l'occupazione  nazifascista  cui le popolazioni piemontesi hanno dato
un alto contributo a rimeditare  nella  sua  operante  attualita'  il
patrimonio storico, culturale e ideale della Resistenza, a riproporne
i  valori  di  liberta',  pace, solidarieta' e giustizia alle giovani
generazioni del Piemonte in un momento di preoccupante insorgenza  di
nuove  forme  di  intolleranza, xenofobia e razzismo, a promuovere la
riflessione  della  comunita'  piemontese  e  delle  sue  espressioni
sociali,   culturali,   politiche   e   istituzionali   sui  principi
democratici  trasfusi  dalla  Resistenza  nella  Costituzione   della
Repubblica italiana e sulla loro perdurante validita'.
   3.  Il  programma  delle  attivita'  attuate, promosse e sostenute
dalla Regione Piemonte per la celebrazione del 50 anniversario  della
lotta di liberazione, e' definito e realizzato secondo le norme della
presente legge che, limitatamente a questo specifico compito e per il
periodo della sua validita', costituisce integrazione e modificazione
della legge regionale n. 7/1976.