la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Piemonte, ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformita' alle finalita' e secondo le norme della legge regionale 22 gennaio 1976, n.7, "Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana", celebra il 50 anniversario della Lotta di liberazione in Piemonte, iniziata con gli scioperi del marzo 1943 e conclusasi con l'insurrezione popolare e la liberazione delle citta' e campagne piemontesi nell'aprile 1945. 2. Per realizzare tale celebrazione, la Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attivita' finalizzate a diffondere e approfondire la conoscenza della storia della lotta armata e di popolo contro l'occupazione nazifascista cui le popolazioni piemontesi hanno dato un alto contributo a rimeditare nella sua operante attualita' il patrimonio storico, culturale e ideale della Resistenza, a riproporne i valori di liberta', pace, solidarieta' e giustizia alle giovani generazioni del Piemonte in un momento di preoccupante insorgenza di nuove forme di intolleranza, xenofobia e razzismo, a promuovere la riflessione della comunita' piemontese e delle sue espressioni sociali, culturali, politiche e istituzionali sui principi democratici trasfusi dalla Resistenza nella Costituzione della Repubblica italiana e sulla loro perdurante validita'. 3. Il programma delle attivita' attuate, promosse e sostenute dalla Regione Piemonte per la celebrazione del 50 anniversario della lotta di liberazione, e' definito e realizzato secondo le norme della presente legge che, limitatamente a questo specifico compito e per il periodo della sua validita', costituisce integrazione e modificazione della legge regionale n. 7/1976.