(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 27 del 5 luglio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Principi generali e finalita'
 
    1.  In  conformita'  con  la  normativa  statale e comunitaria la
presente legge disciplina lo  smaltimento  dei  rifiuti  classificali
urbani,  e  di  quelli  dichiarati  assimilabili a norma dell'art. 2,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre  1982,  n.  915  "Attuazione  delle direttive CEE n. 75/442
relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa  allo  smaltimento   dei
policlorodifenili  e  dei  policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi" e successive modificazioni.
   2.  La  presente  legge  stabilisce,  inoltre,  le  modalita'   di
esercizio  delle  funzioni  regionali  e  di  quelle  provinciali, in
applicazione dei princi'pi di cui all'art. 3  della  legge  8  giugno
1990,  n.  142  recante  "Ordinamento  delle  autonomie  locali" e in
conformita' all'art. 14, comma primo, lett. g), della medesima legge,
incentivando prioritariamente, nell'ordine,  il  perseguimento  delle
seguenti finalita':
     a) contenimento della produzione dei rifiuti;
     b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
     c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle
singole tipologie di rifiuti, anche ai fini della tutela della salute
e della salvaguardia ambientale;
     d)  progressiva  riduzione dello smaltimento indifferenziato dei
rifiuti  urbani,  nonche'  della  quantita'  e  pericolosita'   delle
frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
     e)  recupero  di  materiali  e  di  energia  anche nella fase di
smaltimento finale.
   3. La pianificazione delle attivita' di  smaltimento  dei  rifiuti
urbani  e  di  quelli  dichiarati assimilabili viene effettuata dalla
regione attraverso piani provinciali elaborati  in  conformita'  alla
presente legge.
   4. Nelle successive disposizioni della presente legge i rifiuti di
cui al comma 1 sono denominati "rifiuti urbani ed assimilabili".