(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 27 del 5 luglio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi generali e finalita' 1. In conformita' con la normativa statale e comunitaria la presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti classificali urbani, e di quelli dichiarati assimilabili a norma dell'art. 2, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" e successive modificazioni. 2. La presente legge stabilisce, inoltre, le modalita' di esercizio delle funzioni regionali e di quelle provinciali, in applicazione dei princi'pi di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle autonomie locali" e in conformita' all'art. 14, comma primo, lett. g), della medesima legge, incentivando prioritariamente, nell'ordine, il perseguimento delle seguenti finalita': a) contenimento della produzione dei rifiuti; b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti; c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti, anche ai fini della tutela della salute e della salvaguardia ambientale; d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonche' della quantita' e pericolosita' delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale; e) recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale. 3. La pianificazione delle attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili viene effettuata dalla regione attraverso piani provinciali elaborati in conformita' alla presente legge. 4. Nelle successive disposizioni della presente legge i rifiuti di cui al comma 1 sono denominati "rifiuti urbani ed assimilabili".