(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1993) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 1. Per i fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina tutti i terreni agricoli ricompresi nei comuni della provincia di Trento.