(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1993)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
 
   1. Per i fini di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  h),  del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, sono terreni agricoli
ricadenti in aree montane o  di  collina  tutti  i  terreni  agricoli
ricompresi nei comuni della provincia di Trento.