IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; Visto il Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 dicembre 1986, n. 11-35/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 luglio 1987, n. 9-49/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 settembre 1986, n. 8-63/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 agosto 1989, n. 10-8/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989: Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 1989, n. 15-13/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 maggio 1990, n. 12-25/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 17845 del 14 dicembre 1992; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4336 del 5 aprile 1993; Decreta: Sono approvate le modifiche al Regolamento di Esecuzione della Legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 15 aprile 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti addi' 22 maggio 1993 Registro n. 22, foglio n. 153 - RAELI. -------------------------------------------------------- MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 13 DICEMBRE 1984 N. 18-13/LEGISL. Art. 1. L'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Art. 17. Iscrizione dei commercianti ambulanti nel Registro degli Esercenti il Commercio 1. Per tutto quanto concerne l'iscrizione delle imprese esercenti il commercio ambulante nel registro degli esercenti il commercio si osservano le disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112 recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" e delle relative norme di esecuzione, fatte salve le disposizioni sostitutive, integrative e modificatrici di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento".