IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
   Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  della  legge  regionale 22
dicembre 1983, n. 46 approvato con  D.P.G.P.  13  dicembre  1984,  n.
18-13/Legisl.  su  conforme deliberazione della Giunta provinciale n.
12100 del 23 novembre 1984;
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  9966  del  7
novembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 11
dicembre 1986, n. 11-35/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  14047  del  30
dicembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 31
dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  6047  del  25
giugno 1987;
   Visto  il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 luglio
1987, n. 9-49/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  14931  del  23
dicembre 1987;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 24
dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  10128  del  9
settembre 1988;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 14
settembre 1986, n. 8-63/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  16374  del  22
dicembre 1988;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 29
dicembre 1988, n. 13-68/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  9073  del  4
agosto 1989;
   Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 agosto
1989, n. 10-8/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 16412 del 21
dicembre 1989:
   Visto il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  27
dicembre 1989, n. 15-13/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 6012 del 25
maggio 1990;
   Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 maggio
1990, n. 12-25/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  17845  del  14
dicembre 1992;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 28
dicembre 1992, n. 22-75/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  4336  del  5
aprile 1993;
 
                              Decreta:
 
   Sono  approvate  le  modifiche  al Regolamento di Esecuzione della
Legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con  D.P.G.P.  13
dicembre  1984,  n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato al presente
decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
    Trento, 15 aprile 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti addi' 22 maggio 1993
Registro n. 22, foglio n. 153 - RAELI.
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22
   DICEMBRE 1983, N. 46 APPROVATO CON DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA
   GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 13 DICEMBRE 1984 N. 18-13/LEGISL.
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 17.
                Iscrizione dei commercianti ambulanti
              nel Registro degli Esercenti il Commercio
 
   1.  Per tutto quanto concerne l'iscrizione delle imprese esercenti
il commercio ambulante nel registro degli esercenti il  commercio  si
osservano  le  disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112 recante
"Norme in materia di commercio su aree pubbliche"  e  delle  relative
norme   di  esecuzione,  fatte  salve  le  disposizioni  sostitutive,
integrative e modificatrici di cui agli articoli  11,  13  e  14  del
presente regolamento".