(Pubblicata nel 2 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA). 2. L'ERSA e' strumento operativo della Regione ed esercita le sue attribuzioni nel quadro della programmazione regionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Regione, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Comunita' economica europea e con i piani nazionali agricolo ed agro-alimentare. 3. L'ERSA ha lo scopo di promuovere lo sviluppo razionale dell'agricoltura ed il potenziamento del comparto agro-alimentare nella regione, con interventi diretti: a) al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla loro riorganizzazione mediante una utilizzazione razionale delle risorse agricole ed un migliore impiego dei fattori di produzione anche alla luce della politica di sviluppo rurale; b) ad assicurare un equo tenore di vita alle popolazioni interessate, tramite redditi adeguati, anche complementari; c) a contribuire al ripristino dell'equilibrio tra produzione e capacita' del mercato; d) a contribuire allo sviluppo sociale delle zone rurali, alla conservazione delle risorse naturali dell'agricoltura e alla tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori. 3. L'ERSA presta altresi', su richiesta, consulenza e assistenza per studi e progettazioni nelle materie agricola e agro-alimentare alle Comunita' montane, agli altri Enti locali e ad altri organismi pubblici operanti in agricoltura. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedano, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o piu' soggetti pubblici operanti in agricoltura, l'ERSA puo' promuovere accordi di programma con le Comunita' montane, altri Enti locali ed altri organismi pubblici, in conformita' con quanto stabilito dall'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, ed in coerenza con l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.