(Pubblicata nel 2 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E'  istituito l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo
dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA).
   2. L'ERSA e' strumento operativo della Regione ed esercita le  sue
attribuzioni  nel quadro della programmazione regionale, nel rispetto
degli indirizzi e delle direttive della Regione, in armonia  con  gli
indirizzi  di  politica  agricola della Comunita' economica europea e
con i piani nazionali agricolo ed agro-alimentare.
   3.  L'ERSA  ha  lo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  razionale
dell'agricoltura  ed  il  potenziamento  del comparto agro-alimentare
nella regione, con interventi diretti:
     a) al miglioramento dell'efficienza delle  strutture  agrarie  e
alla loro riorganizzazione mediante una utilizzazione razionale delle
risorse  agricole  ed  un  migliore impiego dei fattori di produzione
anche alla luce della politica di sviluppo rurale;
     b) ad  assicurare  un  equo  tenore  di  vita  alle  popolazioni
interessate, tramite redditi adeguati, anche complementari;
     c)  a contribuire al ripristino dell'equilibrio tra produzione e
capacita' del mercato;
     d) a contribuire allo sviluppo sociale delle zone  rurali,  alla
conservazione  delle  risorse naturali dell'agricoltura e alla tutela
dell'ambiente e della salute dei consumatori.
   3. L'ERSA presta altresi', su richiesta, consulenza  e  assistenza
per  studi  e  progettazioni nelle materie agricola e agro-alimentare
alle Comunita' montane, agli altri Enti locali e ad  altri  organismi
pubblici  operanti  in agricoltura. Per la definizione e l'attuazione
di  opere,  interventi  o  programmi  che  richiedano,  per  la  loro
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o piu' soggetti
pubblici  operanti  in agricoltura, l'ERSA puo' promuovere accordi di
programma con le  Comunita'  montane,  altri  Enti  locali  ed  altri
organismi pubblici, in conformita' con quanto stabilito dall'articolo
10  della  legge  regionale  9  marzo 1988, n. 10, ed in coerenza con
l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.