IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disciplina della propaganda elettorale 1. Nella campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, in materia di accesso alla stampa ed ai mezzi di informazione radiotelevisiva, di propaganda elettorale e di pubblicita' delle spese elettorali si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81. 2. Ai fini del comma 1 le menzioni degli articoli citati nel medesimo comma che riguardano Comuni e Province, organi dei medesimi enti e candidati alle rispettive cariche, si intendono sostituite dalla Regione, dai corrispondenti organi regionali e dai candidati alle relative cariche. 3. I divieti di cui all'articolo 29 della legge n. 81/1993 non si applicano, nella campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 7 del medesimo articolo 29, ai giornali locali dei partiti ed a quelli dei gruppi costituiti nel Consiglio regionale in carica.