IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Disciplina della propaganda elettorale
 
   1.   Nella   campagna  elettorale  per  l'elezione  del  Consiglio
regionale,  in  materia  di  accesso  alla  stampa  ed  ai  mezzi  di
informazione   radiotelevisiva,   di   propaganda   elettorale  e  di
pubblicita' delle spese elettorali si applicano le disposizioni degli
articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
   2. Ai fini del comma 1  le  menzioni  degli  articoli  citati  nel
medesimo  comma che riguardano Comuni e Province, organi dei medesimi
enti e candidati alle rispettive  cariche,  si  intendono  sostituite
dalla  Regione,  dai  corrispondenti organi regionali e dai candidati
alle relative cariche.
   3. I divieti di cui all'articolo 29 della legge n. 81/1993 non  si
applicano,  nella  campagna  elettorale  per l'elezione del Consiglio
regionale, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 7 del  medesimo
articolo  29,  ai  giornali locali dei partiti ed a quelli dei gruppi
costituiti nel Consiglio regionale in carica.