IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia viene classificato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, zona faunistica delle Alpi. 2. Agli effetti e per le finalita' dell'articolo 11, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, trovano applicazione sull'intero territorio regionale le norme di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13.