IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   L'intero   territorio   del   Friuli-Venezia   Giulia   viene
classificato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, zona faunistica delle Alpi.
   2. Agli effetti e per le  finalita'  dell'articolo  11,  comma  2,
della   legge   11   febbraio  1992,  n.  157,  trovano  applicazione
sull'intero territorio regionale le norme di cui alla legge regionale
11 luglio 1969, n. 13.