(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Dell'occupazione dei terreni per gli scopi di cui al comma precedente, con eccezione delle operazioni di estinzione, e' data notizia agli interessati mediante affissione all'Albo pretorio del Comune, almeno quindici giorni prima, di apposito avviso recante la descrizione sommaria delle opere e la individuazione dei terreni".