(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio  1977,  n.  8,
come  modificato  dall'articolo  3  della  legge regionale 22 gennaio
1991, n. 3, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
   "Dell'occupazione dei terreni  per  gli  scopi  di  cui  al  comma
precedente,  con  eccezione  delle  operazioni di estinzione, e' data
notizia agli interessati mediante affissione  all'Albo  pretorio  del
Comune,  almeno  quindici giorni prima, di apposito avviso recante la
descrizione sommaria delle opere e la individuazione dei terreni".