IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Impianti di lavorazione degli inerti ubicati in alveo 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non e' ammessa l'installazione di nuovi impianti per la lavorazione degli inerti nell'ambito degli alvei dei corsi d'acqua. 2. Relativamente agli impianti esistenti, anche se ubicati in zone destinate ad uso diverso dagli strumenti urbanistici vigenti, purche' regolarmente autorizzati, sono ammissibili interventi di manutenzione e di sostituzione di impianti, macchine e attrezzature che non comportino aumenti di capacita' produttiva, l'adeguamento alle norme di sicurezza nonche' tutte le altre opere aventi carattere di pubblico interesse come la tutela del paesaggio ed il rispetto delle norme di tutela dagli inquinamenti. 3. E' ammesso, nell'area di pertinenza degli impianti di lavorazione di materiali inerti, regolarmente autorizzati, l'accumulo dei materiali lavorati o da lavorare che sia funzionale al normale svolgimento del ciclo produttivo in relazione alla capacita' di lavorazione degli impianti medesimi. 4. Nel caso di dismissione di un impianto in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l'area di insediamento e le relative pertinenze debbono essere oggetto di ripristino ambientale sulla base di un progetto da presentarsi al Comune o ai Comuni interessati, entro 60 giorni dalla data di dismissione preventivamente comunicata al Comune o ai Comuni medesimi. In caso di inadempienza, al ripristino ambientale provvedono il Comune o i Comuni interessati ponendo a carico del titolare dell'impianto le corrispondenti spese sostenute. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 18 maggio 1993 SARO