IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Impianti di lavorazione degli inerti ubicati in alveo
 
   1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non  e'
ammessa  l'installazione  di  nuovi impianti per la lavorazione degli
inerti nell'ambito degli alvei dei corsi d'acqua.
   2. Relativamente agli impianti esistenti, anche se ubicati in zone
destinate ad uso diverso dagli strumenti urbanistici vigenti, purche'
regolarmente autorizzati, sono ammissibili interventi di manutenzione
e di sostituzione  di  impianti,  macchine  e  attrezzature  che  non
comportino  aumenti di capacita' produttiva, l'adeguamento alle norme
di sicurezza  nonche'  tutte  le  altre  opere  aventi  carattere  di
pubblico  interesse come la tutela del paesaggio ed il rispetto delle
norme di tutela dagli inquinamenti.
   3.  E'  ammesso,  nell'area  di  pertinenza  degli   impianti   di
lavorazione di materiali inerti, regolarmente autorizzati, l'accumulo
dei  materiali  lavorati  o da lavorare che sia funzionale al normale
svolgimento del ciclo  produttivo  in  relazione  alla  capacita'  di
lavorazione degli impianti medesimi.
   4.  Nel  caso  di  dismissione di un impianto in zone sottoposte a
vincolo  paesaggistico,  l'area  di  insediamento   e   le   relative
pertinenze debbono essere oggetto di ripristino ambientale sulla base
di  un  progetto  da  presentarsi  al Comune o ai Comuni interessati,
entro 60 giorni dalla data di dismissione preventivamente  comunicata
al  Comune  o  ai  Comuni  medesimi.  In  caso  di  inadempienza,  al
ripristino  ambientale  provvedono  il  Comune o i Comuni interessati
ponendo a carico del titolare dell'impianto le  corrispondenti  spese
sostenute.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 18 maggio 1993
 
                                SARO