IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica
   montana e della Sezione  di  bonifica  montana  del  Consorzio  di
   bonifica Cellina-Meduna.
 
   1. Il Consorzio per l'ufficio di economia e bonifica montana delle
Prealpi  Giulie,  con  sede  in  Udine, il Consorzio per l'ufficio di
economia e bonifica montana della  Carnia  del  Canal  del  Ferro-Val
Canale,  con  sede in Tolmezzo nonche' la Sezione di bonifica montana
del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, con sede in Pordenone, sono
soppressi.
   2. A decorrere dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  le
Comunita'  montane  esercitano  le  funzioni  relative  alle opere di
bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale previste dalle
vigenti leggi, avvalendosi degli uffici delle Province.
   3.  In  attesa  del  riordino  delle  Comunita'  montane   e   del
trasferimento  alle  stesse  del personale dei Consorzi, le Comunita'
montane aventi sede nella provincia di Pordenone,  per  le  opere  di
competenza  nel territorio della provincia di Pordenone, si avvalgono
degli  uffici  dell'Amministrazione  provinciale  di  Pordenone.   Le
Comunita'  montane  aventi sede nelle altre province, per le opere di
competenza nel  rispettivo  territorio,  si  avvalgono  degli  uffici
dell'Amministrazione provinciale di Udine.
   4. L'avvalimento avviene previo accordo fra le Comunita' montane e
l'Amministrazione  provinciale  competente. Tale accordo deve sorgere
da idonea, apposita convenzione od accordo di programma da stipularsi
per una  o  piu'  opere.  Gli  accordi  devono  essere  adottati  con
deliberazione  dell'Assemblea  della Comunita', o delle Comunita', se
riguarda il territorio di piu' Comunita'  montane,  e  del  Consiglio
provinciale.   Nel   caso  in  cui  l'opera  dovesse  interessare  il
territorio di piu' province, la volonta' dovra' essere manifestata da
tutti gli enti interessati, sia Comunita' che Province.