IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 20- bis Ulteriori effetti dei provvedimenti di VIA 1. Il provvedimento di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativo a opere o impianti collocati nella Regione Friuli-Venezia Giulia, e il provvedimento di VIA di cui all'articolo 19 danno titolo al proponente per ottenere dalle autorita' competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni per la realizzazione delle opere o degli impianti stessi. 2. I Comuni - ricevuta la domanda di concessione edilizia - provvedono all'esame istruttorio verificando anche la presenza nei progetti delle indicazioni di modifica o delle condizioni apposte dai provvedimenti. I conseguenti atti comunali devono essere emanati entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine, le necessarie determinazioni sono assunte, in conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52".