IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1990, n.
43, e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 20- bis
             Ulteriori effetti dei provvedimenti di VIA
 
   1.  Il  provvedimento  di   compatibilita'   ambientale   di   cui
all'articolo  6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativo a opere o
impianti  collocati  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   e   il
provvedimento   di  VIA  di  cui  all'articolo  19  danno  titolo  al
proponente per ottenere  dalle  autorita'  competenti  le  necessarie
concessioni e autorizzazioni per la realizzazione delle opere o degli
impianti stessi.
   2.  I  Comuni  -  ricevuta  la  domanda  di concessione edilizia -
provvedono all'esame istruttorio verificando anche  la  presenza  nei
progetti delle indicazioni di modifica o delle condizioni apposte dai
provvedimenti.  I  conseguenti  atti  comunali  devono essere emanati
entro il termine di sessanta giorni dalla  ricezione  della  domanda.
Trascorso inutilmente tale termine, le necessarie determinazioni sono
assunte,  in  conformita'  agli  strumenti  urbanistici  vigenti, dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della  Giunta
stessa,  secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo 89 della legge
regionale 19 novembre 1991, n. 52".