IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  con  la  presente  legge
disciplina, in armonia con le direttive  comunitarie  e  gli  accordi
internazionali  concernenti  la  materia  e nel rispetto dei principi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la cattura, la detenzione e  la
cessione  senza fini di lucro di uccelli appartenenti alle specie in-
dicate all'articolo 4, comma 4, della  legge  11  febbraio  1992,  n.
157,  da  utilizzare  come richiami vivi per l'esercizio venatorio da
appostamenti e la cattura  temporanea  per  l'inanellamento  a  scopo
scientifico.