IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina, in armonia con le direttive comunitarie e gli accordi internazionali concernenti la materia e nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la cattura, la detenzione e la cessione senza fini di lucro di uccelli appartenenti alle specie in- dicate all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamenti e la cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico.