IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1992 nella  misura  di
L.  892.752.000,  ai  sensi  dell'articolo 42, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per l'integrazione degli interventi  regionali
in favore dei cittadini handicappati, vengono cosi' destinati:
     a)  L.  742.752.000  per  l'attuazione  degli  interventi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della  legge  regionale  27
dicembre  1986,  n.  59,  come sostituito dall'articolo 1 della legge
regionale 20 maggio 1988, n. 35;
     b) L. 150.000.000  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a)  della  legge  regionale n.
59/1986, come sostituito dall'articolo 7  della  legge  regionale  20
maggio 1988, n. 35.
   2.  Nel  riparto da effettuare ai sensi del comma 1 gli interventi
sono disposti, anche a consuntivo, tenendo conto delle domande e  dei
progetti  gia'  proposti  alla  Direzione  regionale  dell'assistenza
sociale per l'anno 1992 e si osservano le modalita' di  finanziamento
e di rendicontazione previste dalla legge regionale n. 59/1986 e suc-
cessive integrazioni e modifiche.
   3.  Il  termine  per  la  presentazione del rendiconto delle spese
sostenute per le iniziative finanziarie  ai  sensi  del  comma  1  e'
stabilito  dalla  Direzione  regionale  dell'assistenza  sociale  nei
singoli decreti di concessione.
   4. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di L. 892.752.000 per l'anno 1993.
   5.  A  tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio  per  l'anno  1993,
alla  Rubrica  n.  18  -  programma 2.2.4. - spese correnti - Sezione
VIII, sono istituiti i seguenti capitoli:
     a) per gli interventi indicati al comma  1,  lettera  a),  nella
categoria   1.6.,   il   capitolo   4971   (1.1.161.2.08.07)  con  la
denominazione   "Interventi    volti    a    favorire    l'autonomia,
l'integrazione  sociale  e  l'inserimento  lavorativo  delle  persone
handicappate per l'anno 1992";
     b)  per  gli  interventi  indicati al comma 1, lettera b), nella
categoria  1.5,   il   capitolo   4972   (1.1.152.2.08.07)   con   la
denominazione  "Interventi  volti  a  favorire  l'istituzione  ed  il
funzionamento di  presidi  e  servizi  continuativi  per  le  persone
handicappate per l'anno 1992".
   6.  Al  predetto  onere  complessivo di L. 892.752.000 si provvede
mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito  fondo  globale
iscritto  sul  capitolo  8900  dello  stato  di  previsione precitato
(partita n. 11  dell'elenco  n.  4  allegato  ai  bilanci  predetti),
corrispondente  alla  quota  non  utilizzata  al  31  dicembre 1992 e
trasferita, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio
1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze  n.  14  del  25
febbraio 1993.