IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 23, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2.- bis. Per comprovate esigenze di funzionalita' e di continuita' dei servizi resi, i contratti previsti dal comma 2 possono essere ulteriormente rinnovati, al compimento del triennio, una sola volta, per la durata di un biennio".