IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio  1990,  n.  5,
come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992,
n. 23, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
   "2.-   bis.   Per   comprovate  esigenze  di  funzionalita'  e  di
continuita' dei servizi  resi,  i  contratti  previsti  dal  comma  2
possono  essere  ulteriormente rinnovati, al compimento del triennio,
una sola volta, per la durata di un biennio".