IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: "Per l'esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potra' articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria. Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria". 2. All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico da parte dei componenti esterni e' compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di L. 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresi', il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63".