IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64,
dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
   "Per  l'esame  di  problematiche  altamente   specialistiche,   il
Comitato  potra'  articolarsi  in gruppi di esperti aventi competenza
specifica nei singoli settori di rischio e  nelle  materie  afferenti
alla  protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle
problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni  assunte  in
una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria.
   Le  sedute  dei  gruppi  di  esperti  sono  considerate sedute del
Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'espressione
del  parere  sugli  argomenti  trattati,  che  rimane  di   esclusiva
competenza del Comitato riunito in sessione plenaria".
   2.  All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64,
dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
   "La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico  da  parte  dei
componenti  esterni  e'  compensata per ogni seduta con un gettone di
presenza di L. 300.000  rideterminato  annualmente  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa.
   Ai componenti di  cui  al  comma  1,  che  abbiano  la  loro  sede
ordinaria  di  lavoro  o  di  servizio o comunque risiedano in Comune
diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete,  altresi',
il  trattamento  previsto  dall'articolo  3  della legge regionale 23
agosto 1982, n. 63".