IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Le   disposizioni   di  cui  al  quarto  e  al  quinto  comma
dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70,  cosi'
come modificata ed integrata dalle leggi regionali 16 agosto 1982, n.
53 e 6 dicembre 1983, n. 83, sono prorogate fino al 31 dicembre 1993.
   2.  L'Amministrazione regionale trasferisce in proprieta' entro il
31 dicembre 1994, a titolo gratuito, agli Istituti  autonomi  per  le
case popolari della Regione, competenti per territorio, i beni mobili
ed immobili connessi alle attivita' di edilizia economica e popolare,
gia'   di   proprieta'   del   soppresso  Ente  nazionale  lavoratori
rimpatriati  e  profughi  e  trasferiti   alla   Regione   ai   sensi
dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18
dicembre 1979, n. 839.
   3.   L'amministrazione   e   la   gestione   separate,    previste
dall'articolo  8,  primo  comma,  della  legge  regionale n. 70/1980,
compreso l'Ufficio "Gestione alloggi ex E.N.L.R.P." costituito presso
l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste e
funzionante con personale regionale assegnato  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 7 della legge regionale n. 83/1983, cessano con
l'avvenuto trasferimento previsto al comma 2.
   4.  I  lavori  di  straordinaria  manutenzione relativi alle parti
comuni degli edifici e delle opere di urbanizzazione finanziati dalla
Regione e appaltati entro il 31 dicembre  1994  sono  eseguiti  dagli
lstituti  autonomi per le case popolari della Regione, competenti per
territorio, a condizione che gli assegnatari  degli  alloggi  abbiano
provveduto   al  versamento  delle  quote  forfettarie  previste  dai
contratti  stipulati  con  il  soppresso  Ente  nazionale  lavoratori
rimpatriati e profughi.
   5.  Gli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari della Regione
assumono nel proprio bilancio le somme derivanti dalla cessione degli
alloggi con l'obbligo di utilizzare detti importi,  prioritariamente,
per le opere di straordinaria e ordinaria manutenzione degli immobili
trasferiti in proprieta' ai sensi del comma 2.