IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, cosi' come modificata ed integrata dalle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 53 e 6 dicembre 1983, n. 83, sono prorogate fino al 31 dicembre 1993. 2. L'Amministrazione regionale trasferisce in proprieta' entro il 31 dicembre 1994, a titolo gratuito, agli Istituti autonomi per le case popolari della Regione, competenti per territorio, i beni mobili ed immobili connessi alle attivita' di edilizia economica e popolare, gia' di proprieta' del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839. 3. L'amministrazione e la gestione separate, previste dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale n. 70/1980, compreso l'Ufficio "Gestione alloggi ex E.N.L.R.P." costituito presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste e funzionante con personale regionale assegnato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale n. 83/1983, cessano con l'avvenuto trasferimento previsto al comma 2. 4. I lavori di straordinaria manutenzione relativi alle parti comuni degli edifici e delle opere di urbanizzazione finanziati dalla Regione e appaltati entro il 31 dicembre 1994 sono eseguiti dagli lstituti autonomi per le case popolari della Regione, competenti per territorio, a condizione che gli assegnatari degli alloggi abbiano provveduto al versamento delle quote forfettarie previste dai contratti stipulati con il soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi. 5. Gli Istituti autonomi per le case popolari della Regione assumono nel proprio bilancio le somme derivanti dalla cessione degli alloggi con l'obbligo di utilizzare detti importi, prioritariamente, per le opere di straordinaria e ordinaria manutenzione degli immobili trasferiti in proprieta' ai sensi del comma 2.