IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente legge promuove la tutela dei monumenti naturali e
del patrimonio vegetale, allo scopo di contribuire:
     a) alla tutela dell'ambiente e alla conservazione  dello  spazio
naturale,  compresa  la  salvaguardia durevole delle risorse naturali
dell'agricoltura;
     b) alla prevenzione della degradazione  ed  erosione  dei  suoli
nelle zone soggette ad utilizzazione agricola;
     c) alla regolazione dei microclimi e dei venti;
     d) ad assicurare un idoneo habitat alla fauna selvatica;
     e)   alla   valorizzazione  degli  aspetti  storico-culturali  e
paesaggistici dei territori agricoli.