IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Attivita' di ricerca scientifica 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti finalizzati - sulla base di progetti specifici - all'Universita' degli Studi di Udine, alla Societa' Filologica Friulana "G. I. Ascoli" di Udine - in relazione alla particolare funzione riconosciutale ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 - e ad altri organismi legalmente riconosciuti, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, documentazione, sperimentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la societa', le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, con riferimento alle esigenze didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. 2. E' fatto obbligo agli Enti beneficiari dei finanziamenti di fornire, entro il mese di maggio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego nei limiti dell'importo del contributo effettivamente erogato".