IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  2  della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
                  Attivita' di ricerca scientifica
 
   1.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
finanziamenti  finalizzati  -  sulla  base  di  progetti  specifici -
all'Universita'  degli  Studi  di  Udine,  alla  Societa'  Filologica
Friulana  "G.  I.  Ascoli"  di  Udine - in relazione alla particolare
funzione riconosciutale ai sensi della legge  regionale  8  settembre
1981,  n.  68  - e ad altri organismi legalmente riconosciuti, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca, documentazione,  sperimentazione
su  problemi  riguardanti  la  storia,  l'economia,  la  societa', le
tradizioni  ed  il  patrimonio  culturale,  artistico  e  linguistico
friulano,  con  riferimento  alle esigenze didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado.
   2. E' fatto obbligo agli Enti  beneficiari  dei  finanziamenti  di
fornire,   entro   il   mese   di  maggio  dell'anno  successivo,  la
dimostrazione  e  la  documentazione  del  loro  impiego  nei  limiti
dell'importo del contributo effettivamente erogato".