IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, viene rideterminato, in un'ottica di contenimento della spesa e in armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di seguito riportato: dirigenti 266 funzionari 286 consiglieri 662 segretari marescialli 1.231 segretari 1.116 marescialli 115 coadiutori guardie 978 coadiutori 779 guardie 199 agenti tecnici 179 commessi 261 ________ Totale 3.863 2. Con riferimento all'organico della qualifica di dirigente di cui al comma 1, l'incarico di direttore regionale di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, puo' essere attribuito a non piu' di 40 unita'. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale provvede, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore regionale delegato all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, a determinare la dotazione organica dei singoli profili professionali; con analoga procedura l'amministrazione regionale provvede altresi', entro sei mesi dall'attuazione delle procedure concorsuali di cui all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, a determinare i contingenti di personale spettanti a ciascuna direzione regionale, ente regionale e servizio autonomo.