IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'organico  del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche
funzionali, viene rideterminato, in un'ottica di  contenimento  della
spesa  e  in  armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla
normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di  seguito
riportato:
    dirigenti                                 266
    funzionari                                286
    consiglieri                               662
    segretari marescialli                   1.231
     segretari               1.116
     marescialli               115
    coadiutori guardie                        978
     coadiutori                779
     guardie                   199
    agenti tecnici                            179
    commessi                                  261
                                          ________
                                  Totale    3.863
   2.  Con  riferimento  all'organico della qualifica di dirigente di
cui al comma 1, l'incarico di direttore regionale di cui all'art.  24
della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, puo' essere attribuito a
non piu' di 40 unita'.
   3.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  l'amministrazione  regionale  provvede,   con   decreto   del
presidente della giunta regionale o dell'assessore regionale delegato
all'organizzazione  ed  al personale, su conforme deliberazione della
giunta  regionale,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione   del
personale,  previo  confronto  con  le  rappresentanze  sindacali,  a
determinare la dotazione organica dei singoli profili  professionali;
con  analoga procedura l'amministrazione regionale provvede altresi',
entro sei mesi dall'attuazione delle  procedure  concorsuali  di  cui
all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, a determinare
i  contingenti di personale spettanti a ciascuna direzione regionale,
ente regionale e servizio autonomo.