IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regolamentazione della struttura, composizione, nomina e rinnovazione degli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza gia' concentrate nei soppressi enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi e' rimessa alle tavole di fondazione e agli statuti delle istituzioni medesime; qualora gli atti predetti nulla dispongano al riguardo, ne deve essere promossa l'integrazione, ai sensi dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 deve comunque essere prevista la rappresentanza, nei consigli di amministrazione, dei comuni in cui le istituzioni hanno sede legale.