IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regolamentazione  della  struttura, composizione, nomina e
rinnovazione  degli  organi  di  amministrazione  delle   istituzioni
pubbliche  di assistenza e beneficenza gia' concentrate nei soppressi
enti comunali di assistenza o amministrate dagli  stessi  e'  rimessa
alle  tavole di fondazione e agli statuti delle istituzioni medesime;
qualora gli atti predetti  nulla  dispongano  al  riguardo,  ne  deve
essere  promossa l'integrazione, ai sensi dell'art. 62 della legge 17
luglio 1890, n. 6972  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Nella  regolamentazione di cui al comma 1 deve comunque essere
prevista la rappresentanza,  nei  consigli  di  amministrazione,  dei
comuni in cui le istituzioni hanno sede legale.