IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
Obiettivi   dell'azione   regionale   nel    settore    dell'edilizia
residenziale pubblica
 
   1.    La   Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia   promuove
l'acquisizione della prima casa in proprieta' e sostiene lo  sviluppo
dell'edilizia    abitativa    mediante    interventi    di   edilizia
sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti al  recupero,  alla
costruzione ed all'acquisto di abitazioni.
   2.  L'azione  della Regione deve considerarsi in forma prioritaria
le esigenze del recupero del patrimonio edilizio  esistente  e  della
sua riqualificazione urbana.
   3.  Nell'ambito  dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva
pure particolare attenzione alle  esigenze  di  recupero  dei  borghi
friulani, montani e carsici.".