IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprieta' e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa mediante interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti al recupero, alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni. 2. L'azione della Regione deve considerarsi in forma prioritaria le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua riqualificazione urbana. 3. Nell'ambito dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva pure particolare attenzione alle esigenze di recupero dei borghi friulani, montani e carsici.".