IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione provvede agli interventi previsti dall'art. 1, comma
11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, conseguenti all'esondazione
del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992, delegando le relative
funzioni ai comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone, salvo
quanto previsto dall'art. 7 della presente legge.
   2.  Per la perimetrazione delle zone danneggiate si fa riferimento
alla deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1992, n. 85.