IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione provvede agli interventi previsti dall'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992, delegando le relative funzioni ai comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone, salvo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge. 2. Per la perimetrazione delle zone danneggiate si fa riferimento alla deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1992, n. 85.