IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione concede contributi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 16 per le principali manifestazioni culturali a livello nazionale che vengono programmate nel territorio regionale nei settori di attivita' di prosa, musicale e cinematografico. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli enti e nella misura indicati nella tabella allegata alla presente legge.