IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  concede  contributi aggiuntivi, rispetto a quelli
previsti  dalla  legge  regionale  13  luglio  1981,  n.  16  per  le
principali  manifestazioni  culturali a livello nazionale che vengono
programmate nel territorio regionale  nei  settori  di  attivita'  di
prosa, musicale e cinematografico.
   2.  I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli enti e nella
misura indicati nella tabella allegata alla presente legge.