(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio per l'anno finanziario 1993, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenuti nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale. Per la predetta gestione sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37. 2. La predetta autorizzazione e' estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.