(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3
                        del 30 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia approvato per  legge  e  comunque
non  oltre  il  28  febbraio 1993, il bilancio per l'anno finanziario
1993, secondo  gli  stati  di  previsione  e  le  eventuali  note  di
variazioni  contenuti  nella relativa proposta di legge all'esame del
Consiglio regionale. Per la predetta  gestione  sono  applicabili  le
disposizioni  contenute negli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale
3 giugno 1992, n. 36 e nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno
1992, n. 37.
   2. La predetta autorizzazione e'  estesa  anche  al  bilancio  del
Consiglio  regionale  nei  limiti  dei  dodicesimi degli stanziamenti
previsti nei  medesimi  disegni  di  legge  per  i  capitoli  di  cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.