IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Determinazione dell'indennita' per il danno ambientale
 
   1.  L'indennita'  di  cui  all'articolo 15, comma 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, e'  determinata  dal  Presidente  della  Giunta
regionale  o  dell'Assessore  regionale  da  lui delegato, sulla base
della perizia effettuata dai  settori  regionali  decentrati  per  le
opere ed i lavori pubblici.
   2.   Ai   sensi   della   predetta   norma   statale,   la  misura
dell'indennita' deve essere equivalente alla maggiore  somma  tra  il
danno   arrecato   ed   il   profitto   conseguito  a  seguito  della
trasgressione.
   3. Qualora il profilo non sia quantificabile in  termini  tecnico-
patrimoniali,  esso  e'  stabilito  in  via  equitativa  dalla Giunta
regionale, su parere congiunto dei settori  indicati  al  comma  1  e
dall'Assessorato all'urbanistica, tutela ambientale.
   4.  Nel  caso  di  violazione  dovuta  ad interventi effettuati in
difformita' dalle norme del piano  territoriale  paesistico,  qualora
non   venga  disposta  la  riduzione  in  pristino,  l'indennita'  e'
stabilita in misura compresa tra il doppio ed il triplo del  profitto
derivante dalla trasgressione.
   5. Le opere, in contrasto con i vincoli di inedificabilita' di cui
all'elenco  dell'articolo 33 della legge del 28 febbraio 1985, n. 47,
non sono soggette alla disciplina della presente legge.  Ad  esse  si
applicano  le  prescrizioni  e  le sanzioni previste dal capo I della
legge n. 47 del 1985.
   6.  Nel  caso  di  violazione  dovuta  ad interventi effettuati in
conformita' con le  norme  del  piano  territoriale  paesistico,  che
comportino  una modesta alterazione dello stato dei luoghi ovvero non
la producano affatto, l'indennita' e' comunque determinata in  misura
non inferiore a L. 500.000.
   7.  Il provvedimento di cui al comma 1 e' esecutivo al verificarsi
delle condizioni previste all'articolo 15, comma 5,  della  legge  29
giugno 1939, n. 1497.