IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo  1983,
n. 14, le parole "presso le universita' e gli istituti di istruzione"
sono sostituite con le parole "presso le universita', le accademie di
belle arti e gli istituti d'istruzione".