IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, le parole "presso le universita' e gli istituti di istruzione" sono sostituite con le parole "presso le universita', le accademie di belle arti e gli istituti d'istruzione".