IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Per l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni  previste  da  normative  disciplinanti la navigazione sulle
acque interne piemontesi, si applicano le norme ed i principi di  cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.