IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste da normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.