(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 10 agosto 1993)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge
              e finalita' dell'attivita' amministrativa
 
  1.  Le  norme  della  presente  legge  si  applicano  all'attivita'
amministrativa  della  Regione, degli enti pararegionali e degli enti
pubblici per i quali la Regione e'  competente  a  dettare  norme  di
ordinamento  ai sensi dell'articolo 4, numeri 1, 2 e 8, dell'articolo
5, numeri 1 e 2 e dell'articolo  6  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
   2. Gli enti di cui all'articolo 1 diversi dalla Regione curano gli
adempimenti previsti dalla presente legge secondo le  competenze  dei
rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li
concernono.
   3.    Nell'ambito    della    presente    legge   le   espressioni
"amministrazione" e "attivita' amministrativa"  si  riferiscono  agli
enti sopraindicati e alla loro attivita' amministrativa.
   4.  L'attivita'  amministrativa  persegue i fini determinati dalla
legge ed e' retta da criteri di economicita', di massima semplicita',
di efficacia e di pubblicita', secondo le  modalita'  previste  dalla
presente  legge  e  dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti.
   5. Gli atti devono essere redatti per scritto, salvo che la  legge
o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa.