(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 10 agosto 1993) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione della legge e finalita' dell'attivita' amministrativa 1. Le norme della presente legge si applicano all'attivita' amministrativa della Regione, degli enti pararegionali e degli enti pubblici per i quali la Regione e' competente a dettare norme di ordinamento ai sensi dell'articolo 4, numeri 1, 2 e 8, dell'articolo 5, numeri 1 e 2 e dell'articolo 6 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 2. Gli enti di cui all'articolo 1 diversi dalla Regione curano gli adempimenti previsti dalla presente legge secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li concernono. 3. Nell'ambito della presente legge le espressioni "amministrazione" e "attivita' amministrativa" si riferiscono agli enti sopraindicati e alla loro attivita' amministrativa. 4. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di massima semplicita', di efficacia e di pubblicita', secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 5. Gli atti devono essere redatti per scritto, salvo che la legge o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa.