IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Norme per l'esercizio della pesea nella Provincia di Trento"; Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modiliche ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 marzo 1993, n. 3523, concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento; Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 13 aprile 1993, n. 4741, concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento; Decreta: Vengono apportate al regolamento della pesca approvato con D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato con D.P.G.P. 26 maggio 1980, n. 2-27/Leg. con D.P.G.P. 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg. con D.P.G.P. 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., con D.P.G.P. 5 febbraio 1990, n. 5-18/Leg. con D.P.G.P. 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg. e con D.P.G.P. 12 febbraio 1991, n. 4-34/Leg. le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni: all'art. 8, comma 2, le parole "prima di trasferirsi in altre acque o al termine dell'uscita, deve annotarvi i capi catturati" sono sostituite con le parole "e' tenuto ad annotarvi di volta in volta i capi catturati"; all'art. 9, comma 2, le parole "almeno otto giorni prima dell'effettuazione della stessa, utilizzando all'uopo appositi moduli predisposti dallo stesso Ufficio" sono sostituite con le parole "tramite apposito modulo che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'effettuazione della semina"; all'art. 10, comma 4, dopo le parole "pesce da semina" vanno inserite le parole "o di manifeste condizioni precarie dello stesso"; all'art. 11, comma 2, le parole "Per il Lago di Garda, apposite norme ne disciplineranno l'uso" sono sostituite con le parole "ad eccezione del Lago di Garda, dove apposite norme, che dovranno essere allegate alla licenza, disciplineranno tale attivita'"; al medesimo art. 11 vanno aggiunti i seguenti commi: "Il pescatore con natante e' obbligato, in seguito a manifesto richiamo del personale addetto alla sorveglianza, ad avvicinarsi a riva per gli opportuni controlli. E' vietato l'uso dell'ecoscandaglio durante l'esercizio della pesca"; all'art. 13, comma 4, dopo la parola "esca" vanno aggiunte le seguenti parole ",nonche' l'uso della bottiglia per la cattura fino ad un massimo di cinquanta sanguinerole (Proxinus proxinus) da usarsi come esca"; al medesimo articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma "E' vietata la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca nel periodo 1 gennaio-30 aprile di ogni anno"; all'articolo 13 sono inoltre soppressi i commi 7 e 8 e sostituiti dal presente comma "Nelle acque correnti e nelle acque stagnanti poste a quota superiore a 1100 m.l.s.m. e' fatto divieto di qualsiasi forma di pasturazione; nelle sole acque stagnanti poste a quota inferiore a 1100 m.l.s.m. e nella fossa di Caldaro e' consentito l'impiego esclusivamente di pastura composta di sostanze vegetali per una quantita' giornaliera non superiore a kg. 0,5 per pescatore"; all'articolo 13, comma 9 infine, la parola "sfarinati" e' sostituita con le parole "sostanze vegetali"; all'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: "I guardiapesca dipendenti dalle societa' concessionarie sono tenuti a collaborare con il personale di sorveglianza provinciale. Gli acquicoltori curano la preparazione tecnica del proprio personale di sorveglianza, anche con la collaborazione del competente ufficio provinciale"; nell'allegato B, "Reti e attrezzi da pesca permessi nei laghi della provincia di Trento agli aventi diritto di uso civico", relativamente alla rete denominata "Antana" e' inserita accanto alla misura minima prevista di mm 20, la misura massima di mm 39; nel medesimo allegato, ancora in riferimento alla rete denominata "Antana" l'epoca di divieto per l'uso della stessa dal 1 marzo al 15 maggio e' ridotta dal 15 aprile al 15 maggio. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avra' efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 5 maggio 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1993 Registro n. 14, foglio n. 25 - RAELI