(Pubblicata nel 1 suppl. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 14 agosto 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La regione Lombardia, allo scopo di sovvenire alle particolari necessita' di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di L. 200 milioni in favore dell'unione italiana ciechi, 200 milioni in favore dell'ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, 200 milioni in favore dell'associazione nazionale mutiliati e invalici civili, e L. 200 milioni alla associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. 2. Il contributo di cui al primo comma e' finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati, della vista, dell'udito e della favella, degli invalidi civili e del lavoro.