(Pubblicata nel 1 suppl. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 32 del 14 agosto 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La regione Lombardia, allo scopo di sovvenire alle  particolari
necessita'  di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti e
degli invalidi civili e del lavoro, concede a  titolo  di  contributo
ordinario  annuo  la  somma  indicizzata  di L. 200 milioni in favore
dell'unione  italiana  ciechi,  200  milioni  in   favore   dell'ente
nazionale  protezione  e  assistenza sordomuti, 200 milioni in favore
dell'associazione nazionale mutiliati e invalici  civili,  e  L.  200
milioni alla associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
   2. Il contributo di cui al primo comma e' finalizzato a consentire
alle  stesse  associazioni  di  meglio  perseguire  i  propri compiti
istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi  che  di
rappresentanza,  patrocinio  e  tutela  dei  minorati,  della  vista,
dell'udito e della favella, degli invalidi civili e del lavoro.