IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.   Il  finanziamento  annuo  per  l'anno  1993  a  favore  delle
associazioni culturali valdostane  di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale  9  dicembre 1981, n. 79, come modificata e integrata dalle
leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984,  n.  57,  15
aprile  1987,  n.  30  e  8  giugno  1990,  n.  34,  e'  elevato a L.
350.000.000.
   2. Il finanziamento dovra' essere ripartito tra le associazioni di
cui all'allegato A della presente legge designate  dalla  commissione
consigliare  competente,  ai  sensi  della legge regionale 9 dicembre
1981, n. 79, previo esame e valutazione del rendiconto dell'attivita'
dell'anno precedente e del programma dell'anno in corso, su  proposta
dell'Assessorato della pubblica istruzione - Servizi culturali.
   3.  I  contributi  stabiliti  con  le  modalita'  di  cui al comma
precedente  saranno  liquidati   con   deliberazione   della   giunta
regionale.