IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Il finanziamento annuo per l'anno 1993 a favore delle associazioni culturali valdostane di cui all'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, come modificata e integrata dalle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984, n. 57, 15 aprile 1987, n. 30 e 8 giugno 1990, n. 34, e' elevato a L. 350.000.000. 2. Il finanziamento dovra' essere ripartito tra le associazioni di cui all'allegato A della presente legge designate dalla commissione consigliare competente, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, previo esame e valutazione del rendiconto dell'attivita' dell'anno precedente e del programma dell'anno in corso, su proposta dell'Assessorato della pubblica istruzione - Servizi culturali. 3. I contributi stabiliti con le modalita' di cui al comma precedente saranno liquidati con deliberazione della giunta regionale.