IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La regione, al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso, in applicazione dei princi'pi contenuti negli artt. 2 e 3 e 34 della Costituzione, come diritto del cittadino ad un'istruzione e, ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalita' e all'assolvimento dei compiti sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1- bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), interventi volti a: a) favorire la frequenza della scuola materna; b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione; c) garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi; d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al Titolo VI dello statuto speciale, favorendo l'aggiornamento linguistico degli operatori scolastici e sostenendo le innovazioni educative anche mediante soggiorni in Paesi dell'area francofona; e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico della comunita' Walser; f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori.