IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Il sistema di emergenza sanitaria
 
   1. La regione istituisce il sistema di emergenza sanitaria, inteso
come  l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione
fra loro combinate ed organizzate al fine di assicurare  l'assistenza
sanitaria  per  ogni  situazione che si presenti in modo improvviso e
con caratteristiche tali da poter provocare  conseguenze  critiche  e
che necessiti di trattamento immediato.
   2.  Il  sistema  di  emergenza  sanitaria e' assicurato in maniera
coordinata ed uniforme sull'intero territorio  della  regione  ed  e'
articolato come segue:
     a) sistema di allarme sanitario;
     b) sistema di assistenza traumatologica territoriale;
     c) sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.
   3.  I  sistemi  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 2, per
quanto riguarda le macroemergenze,  devono  possedere  il  necessario
collegamento  funzionale  con la protezione civile, di cui alle leggi
regionali 18 febbraio 1983, n. 4 e 31 luglio 1986, n. 37.
   4.  Il  piano  regionale  di  protezione  civile,  approvato   con
deliberazioni  del consiglio regionale n. 3692/VIII in data 20 aprile
1988 e n. 2013/IX in data 22 aprile 1991, sara' adeguato  alle  norme
di  cui  alla  presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della stessa.