IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il sistema di emergenza sanitaria 1. La regione istituisce il sistema di emergenza sanitaria, inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione fra loro combinate ed organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria per ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche e che necessiti di trattamento immediato. 2. Il sistema di emergenza sanitaria e' assicurato in maniera coordinata ed uniforme sull'intero territorio della regione ed e' articolato come segue: a) sistema di allarme sanitario; b) sistema di assistenza traumatologica territoriale; c) sistema di accettazione e di emergenza sanitaria. 3. I sistemi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, per quanto riguarda le macroemergenze, devono possedere il necessario collegamento funzionale con la protezione civile, di cui alle leggi regionali 18 febbraio 1983, n. 4 e 31 luglio 1986, n. 37. 4. Il piano regionale di protezione civile, approvato con deliberazioni del consiglio regionale n. 3692/VIII in data 20 aprile 1988 e n. 2013/IX in data 22 aprile 1991, sara' adeguato alle norme di cui alla presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.