IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Valle d'Aosta riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine regionale. 2. A tale scopo la giunta regionale e' autorizzata ad attuare, nei limiti e con le modalita' di cui alla presente legge, specifiche azioni finalizzate all'utilizzo pubblicitario delle prestazioni sportive di atleti valdostani affermatisi ai massimi livelli agonistici nazionali ed internazionali.