IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Valle d'Aosta riconosce negli interventi di sponsorizzazione
sportiva   un   efficace   strumento   di   diffusione   promozionale
dell'immagine regionale.
   2. A tale scopo la giunta regionale e' autorizzata ad attuare, nei
limiti e con le modalita' di  cui  alla  presente  legge,  specifiche
azioni   finalizzate  all'utilizzo  pubblicitario  delle  prestazioni
sportive  di  atleti  valdostani  affermatisi  ai   massimi   livelli
agonistici nazionali ed internazionali.