IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre  1989,  n.  45,
gia' modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1› luglio 1991,
n. 20, e' cosi' ulteriormente modificato:
   "Art. 10 (Piani territoriali paesistici: contenuti).
   1.  I  piani  territoriali  paesistici,  redatti  sulla base delle
disposizioni di omogeneizzazione e  di  coordinamento  approvate  dal
Consiglio regionale, devono contenere:
     a)   l'analisi   storico-morfologica   del  territorio  e  della
struttura del paesaggio;
     b) individuazione degli  scenari  paesaggistici  e  delle  varie
scale di fruizione di essi;
     c)  la  definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari
di  cui  sopra  e  dei  criteri  di  utilizzazione  compatibili.   In
particolare si dovranno prevedere:
     1)  gli  ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione
integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici  e
dei rispettivi insiemi;
     2)   gli   ambiti   per  i  quali  sono  ammessi  interventi  di
trasformazione  specificandone  i  limiti,  i  criteri,  nonche'   le
volumetrie massime edificabili;
     3)  gli  ambiti  per  i  quali risultino necessari interventi di
restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;
     d)  la  definizione  degli  ambiti  spaziali  per  i  quali   la
trasformazione   del   territorio   e   gli   interventi   attivi  di
conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di  atti  di
pianificazione provinciale;
     e) i criteri e le norme di attuazione.
   2.  Per  i  territori definiti parchi e riserve naturali, il piano
territoriale paesistico e' sostituito del piano  del  parco  o  della
riserva   naturale.  Qualora,  per  le  aree  considerate,  il  piano
territoriale paesistico non sia gia' stato approvato,  il  piano  del
parco  o  della  riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al
presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di  cui
al successivo articolo 11.
   3. I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:
     a)  per  l'intero  ambito  territoriale  costiero ai sensi degli
articoli 12 e 13 della presente legge;
     b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle  leggi
29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.
   Essi   possono,  altresi'',  essere  estesi  ad  ulteriori  ambiti
territoriali".