IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, gia' modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, e' cosi' ulteriormente modificato: "Art. 10 (Piani territoriali paesistici: contenuti). 1. I piani territoriali paesistici, redatti sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento approvate dal Consiglio regionale, devono contenere: a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio; b) individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi; c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere: 1) gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi; 2) gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonche' le volumetrie massime edificabili; 3) gli ambiti per i quali risultino necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche; d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali la trasformazione del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di atti di pianificazione provinciale; e) i criteri e le norme di attuazione. 2. Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico e' sostituito del piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia gia' stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11. 3. I piani territoriali paesistici debbono essere redatti: a) per l'intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge; b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Essi possono, altresi'', essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali".