IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nel comma 1 dell'articolo della legge regionale "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, e' soppressa, dopo l'espressione "i seguenti fondi", la parola "globali". 2. La parte concernente le variazioni in aumento della Tabella A allegata alla legge regionale di cui al comma 1 e' sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.