IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nel comma 1 dell'articolo della legge regionale "Trasferimento
di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e  modifiche
alla  legge  regionale  1›  agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione
nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, e'
soppressa,  dopo  l'espressione  "i  seguenti   fondi",   la   parola
"globali".
   2.  La  parte concernente le variazioni in aumento della Tabella A
allegata alla legge regionale di cui al comma 1 e'  sostituita  dalla
Tabella A allegata alla presente legge.