IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   I   Comuni  possono  proporre  modifiche  grafiche  al  Piano
territoriale paesistico regionale (PTPR), in  sede  di  adozione  dei
Piani  regolatori generali, di varianti generali e di varianti aventi
specifica  considerazione  dei   valori   paesistico-ambientali.   Le
modifiche  possono  interessare gli ambiti territoriali di competenza
del Comune proponente.
   2. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono approvati con  le
modalita'  previste  dall'art.  14  della  legge regionale 7 dicembre
1978, n. 47, come modificato ed integrato, salvo  quanto  specificato
ai successivi commi 3 e 4.
   3.  Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono trasmessi, oltre
che  alla   Giunta   regionale,   alla   Provincia   territorialmente
competente,  affinche'  essa,  entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento,  provveda  ad  esprimere  e  trasmettere   alla   Giunta
regionale  il  proprio  parere  in  merito alla proposta di modifiche
grafiche al PTPR. Decorso inutilmente tale termine si  prescinde  dal
parere.
   4.  La  Giunta  regionale  approva  contestualmente  lo  strumento
urbanistico comunale e le modifiche grafiche al  PTPR  ivi  proposte,
sentita, su queste ultime, la commissione consiliare competente.