IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I Comuni possono proporre modifiche grafiche al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), in sede di adozione dei Piani regolatori generali, di varianti generali e di varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali. Le modifiche possono interessare gli ambiti territoriali di competenza del Comune proponente. 2. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono approvati con le modalita' previste dall'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato ed integrato, salvo quanto specificato ai successivi commi 3 e 4. 3. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono trasmessi, oltre che alla Giunta regionale, alla Provincia territorialmente competente, affinche' essa, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, provveda ad esprimere e trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere in merito alla proposta di modifiche grafiche al PTPR. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 4. La Giunta regionale approva contestualmente lo strumento urbanistico comunale e le modifiche grafiche al PTPR ivi proposte, sentita, su queste ultime, la commissione consiliare competente.