(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 37 del 18 settembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 1. Ridefinizione degli ambiti territoriali delle USSL 1. Ai fini della migliore organizzazione e della razionalizzazione dei servizi socio-sanitari, gli ambiti territoriali delle Unita' Socio-Sanitarie Locali (USSL) della regione Lombardia come definiti dall'allegato alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona" e successive modificazioni sono rideterminati in applicazione dei princi'pi della legislazione statale vigente in materia, secondo quanto previsto dalle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante. 2. La tabella "A" di cui al precedente comma indica: a) i nuovi ambiti territoriali derivanti dall'accorpamento delle esistenti USSL ed i comuni che variano la loro appartenenza rispetto alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni; b) le sedi legali provvisorie delle rispettive USSL. 3. La tabella "B" indica i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale. 4. La sede legale di ciascuna USSL e' determinata in via definitiva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, su proposta del direttore generale, sentita la commissione consiliare competente; a tal fine il direttore generale acquisisce il parere obbligatorio della conferenza di cui al comma 14 dell'art. 3 del D.-Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che deve essere reso entro 30 giorni. 5. Con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale ovvero su iniziativa degli enti locali a norma dell'art. 56 dello Statuto della regione, puo' essere disposto l'accorpamento di due o piu' ambiti territoriali al fine di un ulteriore miglioramento della funzionalita' dei servizi; a tal fine la giunta regionale acquisisce il parere delle province, nonche' della conferenza delle USSL interessate di cui al comma 4. 6. Con la medesima procedura di cui al comma 5 e sentiti i sindaci dei comuni interessati, il cui parere e' obbligatorio, puo' essere disposto lo spostamento di singoli comuni da uno ad altro ambito territoriale. 7. Entro sei mesi dalla data di costituzione della citta' metropolitana di Milano, di cui al capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", il consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, sentito il competente organo della citta' metropolitana di Milano e le province interessate, provvede alla rideterminazione degli ambiti territoriali delle relative USSL.