(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della regione Lombardia n. 37 del 18 settembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la  seguente  legge  regionale:  dando atto che la stessa entrera' in
vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto,
atteso che il Governo della Repubblica non ha  espresso  il  consenso
alla  dichiarazione  d'urgenza  ed alla conseguente entrata in vigore
della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
                                Art. 1.
         Ridefinizione degli ambiti territoriali delle USSL
 
   1. Ai fini della migliore organizzazione e della razionalizzazione
dei servizi socio-sanitari,  gli  ambiti  territoriali  delle  Unita'
Socio-Sanitarie  Locali  (USSL) della regione Lombardia come definiti
dall'allegato alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi
di  zona"  e   successive   modificazioni   sono   rideterminati   in
applicazione  dei  princi'pi  della  legislazione  statale vigente in
materia, secondo quanto previsto dalle tabelle  "A"  e  "B"  allegate
alla presente legge, di cui fanno parte integrante.
   2. La tabella "A" di cui al precedente comma indica:
     a) i nuovi ambiti territoriali derivanti dall'accorpamento delle
esistenti  USSL ed i comuni che variano la loro appartenenza rispetto
alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni;
     b) le sedi legali provvisorie delle rispettive USSL.
   3. La tabella "B" indica i comuni  ricompresi  in  ciascun  ambito
territoriale.
   4.  La  sede  legale  di  ciascuna  USSL  e'  determinata  in  via
definitiva, entro 180 giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge,  con  deliberazione  della  giunta  regionale, su proposta del
direttore generale, sentita la commissione consiliare  competente;  a
tal  fine  il  direttore  generale  acquisisce il parere obbligatorio
della conferenza di cui al  comma  14  dell'art.  3  del  D.-Lgs.  30
dicembre   1992,   n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421"
che deve essere reso entro 30 giorni.
   5.  Con  deliberazione  del consiglio regionale, su proposta della
giunta regionale ovvero su  iniziativa  degli  enti  locali  a  norma
dell'art.  56  dello  Statuto  della  regione,  puo'  essere disposto
l'accorpamento di due o  piu'  ambiti  territoriali  al  fine  di  un
ulteriore  miglioramento  della funzionalita' dei servizi; a tal fine
la giunta regionale acquisisce  il  parere  delle  province,  nonche'
della conferenza delle USSL interessate di cui al comma 4.
   6. Con la medesima procedura di cui al comma 5 e sentiti i sindaci
dei  comuni  interessati,  il cui parere e' obbligatorio, puo' essere
disposto lo spostamento di singoli comuni  da  uno  ad  altro  ambito
territoriale.
   7.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  costituzione  della  citta'
metropolitana di Milano, di cui al capo VI della legge 8 giugno 1990,
n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", il consiglio  regionale,
con  propria  deliberazione,  su  proposta  della  giunta  regionale,
sentito il competente organo della citta' metropolitana di  Milano  e
le  province interessate, provvede alla rideterminazione degli ambiti
territoriali delle relative USSL.