IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 3, comma 2, della L.R. 28 giugno 1993 n. 17 e' sostituito dal seguente: "2. Gli aventi diritto ai contributi devono presentare domanda al sindaco del comune competente entro il 30 settembre 1993".