IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 3, comma 2, della L.R.  28  giugno  1993  n.  17  e'
sostituito dal seguente:
   "2.  Gli aventi diritto ai contributi devono presentare domanda al
sindaco del comune competente entro il 30 settembre 1993".