(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 42
                        del 6 settembre 1993)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Modifiche procedurali per i corsi di cui agli articoli
          1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
 
   1.  Per l'attuazione dei piani formativi approvati nell'anno 1992,
ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15  maggio  1991,
n. 27, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione  professionale  e l'emigrazione e' autorizzato a stipulare
convenzioni  con  imprese  e  loro   consorzi,   enti   ed   istituti
specializzati,  secondo  le  procedure di cui alla legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10, ai fini dell'esame  e  valutazione  con  sistemi
informatici delle domande di partecipazione ai corsi presentate dagli
aspiranti, nonche' della predisposizione delle relative graduatorie.
   2.  Le  graduatorie  di  cui al comma 1 sono approvate con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro,  la  previdenza  sociale,  la
formazione   professionale   e   l'emigrazione,  sentita  un'apposita
Commissione  nominata  dal  medesimo  Assessore,   composta   da   un
funzionario  con  qualifica  di  direttore  regionale, in qualita' di
presidente, e  da  due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente  del medesimo Assessorato, di cui uno con mansioni anche di
segretario, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Regione
siciliana.  Trovano  applicazione  i  commi  6, 7 e 8 dell'articolo 2
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
   3. A decorrere dal  1993  la  selezione  degli  aspiranti  per  la
partecipazione  ai  corsi  di  formazione professionale finanziati ai
sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio  1991,  n.
27,  e'  effettuata  dagli  organismi  convenzionati incaricati dello
svolgimento delle relative attivita' formative,  in  conformita'  dei
criteri   stabiliti   dall'Assessore  regionale  per  il  lavoro,  la
previdenza sociale,  la  formazione  professionale  e  l'emigrazione,
sentite  la  Commissione  regionale  per  l'impiego  e  la competente
Commissione legislativa.
   4. Le convenzioni previste dal comma 4 dell'articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte  in  conformita'
dello  schema-tipo da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione  professionale  e
l'emigrazione,  sentite  la  Commissione regionale per l'impiego e la
competente Commissione legislativa e previo parere del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il predetto parere
sostituisce  il  parere  sui  singoli schemi di convenzione, previsti
dalla vigente normativa in materia  di  contabilita'  generale  dello
Stato.
   5.  I commi da 1 a 5 dell'articolo 2 ed il comma 4 dell'articolo 4
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono abrogati.
   6. L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991,  n.  27,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
                        Sostegno agli allievi
 
   1.  Agli  allievi che frequentano i corsi previsti dall'articolo 1
e' corrisposto per ogni  giorno  di  effettiva  presenza  un  assegno
giornaliero  di  importo  pari a quello spettante per la frequenza ai
corsi di formazione e finanziamento comunitario, i  cui  oneri  siano
posti a carico del Fondo sociale europeo".
   7.  Le  provvidenze  di  cui  al  comma  6  si  applicano ai piani
formativi  approvati  successivamente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge.
   8.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti per
il corrente esercizio finanziario in lire 500  milioni,  si  provvede
con  parte  delle  disponibilita'  del capitolo 34118 del bilancio di
previsione.