(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 42 del 6 settembre 1993) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche procedurali per i corsi di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 1. Per l'attuazione dei piani formativi approvati nell'anno 1992, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, enti ed istituti specializzati, secondo le procedure di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ai fini dell'esame e valutazione con sistemi informatici delle domande di partecipazione ai corsi presentate dagli aspiranti, nonche' della predisposizione delle relative graduatorie. 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita un'apposita Commissione nominata dal medesimo Assessore, composta da un funzionario con qualifica di direttore regionale, in qualita' di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente del medesimo Assessorato, di cui uno con mansioni anche di segretario, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Trovano applicazione i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. 3. A decorrere dal 1993 la selezione degli aspiranti per la partecipazione ai corsi di formazione professionale finanziati ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' effettuata dagli organismi convenzionati incaricati dello svolgimento delle relative attivita' formative, in conformita' dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite la Commissione regionale per l'impiego e la competente Commissione legislativa. 4. Le convenzioni previste dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte in conformita' dello schema-tipo da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite la Commissione regionale per l'impiego e la competente Commissione legislativa e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il predetto parere sostituisce il parere sui singoli schemi di convenzione, previsti dalla vigente normativa in materia di contabilita' generale dello Stato. 5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 2 ed il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono abrogati. 6. L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Sostegno agli allievi 1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti dall'articolo 1 e' corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero di importo pari a quello spettante per la frequenza ai corsi di formazione e finanziamento comunitario, i cui oneri siano posti a carico del Fondo sociale europeo". 7. Le provvidenze di cui al comma 6 si applicano ai piani formativi approvati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti per il corrente esercizio finanziario in lire 500 milioni, si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 34118 del bilancio di previsione.