L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1.  Nelle  province  regionali il presidente e' eletto a suffragio
popolare dai cittadini iscritti nelle  liste  elettorali  dei  comuni
della provincia.
   2.  La  durata  in  carica  del  presidente  e del consiglio della
provincia regionale e' fissata in quattro anni.
   3. Di norma  l'elezione  del  presidente  della  provincia  e  per
l'elezione del consiglio provinciale hanno luogo contestualmente.
   4. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del
consiglio  della  provincia  regionale,  un'altra  scheda,  di colore
diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e  B  allegate
alla presente legge.
   5.  Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle prov-
ince regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi
articoli.