L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. Nelle province regionali il presidente e' eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia. 2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale e' fissata in quattro anni. 3. Di norma l'elezione del presidente della provincia e per l'elezione del consiglio provinciale hanno luogo contestualmente. 4. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del consiglio della provincia regionale, un'altra scheda, di colore diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. 5. Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle prov- ince regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.