IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 701 del 25 febbraio 1993. E M A N A il seguente regolamento: "Testo unico delle leggi provinciali concernenti la materia del mercato e la politica del lavoro" che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 6 aprile 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti addi 5 maggio 1993, registro n. 6, foglio n. 191. Art. 1. F i n a l i t a' 1. La provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire in collaborazione con le parti sociali a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei lavoratori, ai sensi degli, articoli 4, 35 e 38 fB0121) della Costituzione. 2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti, oltre che attraverso le attivita' di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in provincia di Bolzano, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.