IL PRESIDENTE
                      DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 701 del 25
febbraio 1993.
 
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
 
   "Testo unico delle leggi provinciali concernenti  la  materia  del
mercato  e  la  politica  del  lavoro"  che  fa  parte integrante del
presente decreto.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 6 aprile 1993
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti addi 5 maggio 1993, registro n. 6,
foglio n. 191.
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La provincia autonoma di Bolzano attua interventi  di  politica
del  lavoro  al  fine  di  contribuire in collaborazione con le parti
sociali a rendere effettivo il diritto al  lavoro  ed  all'elevazione
professionale  dei  lavoratori,  ai  sensi degli, articoli 4, 35 e 38
fB0121) della Costituzione.
   2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti,  oltre
che  attraverso  le attivita' di osservazione del mercato del lavoro,
di  orientamento  al  lavoro  e  consulenza  per   l'impiego,   anche
attraverso  interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che
impediscono l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in  provincia
di  Bolzano,  con  particolare  riguardo  ai  giovani, alle donne, ai
disoccupati  di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad
emarginazione sociale.